PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN AMBITO ED ORARIO SCOLASTICO
Nel mese di febbraio 2018 è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra il MIUR e la Regione Lazio dal titolo “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico”, che potete trovare a questo indirizzo http://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=6049
Nel Protocollo sono definiti criteri, procedure, competenze, azioni, interventi e responsabilità connessi alle necessità della somministrazione di farmaci agli alunni con patologie croniche o assimilabili che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, a tutela della salute e della sicurezza in orario scolastico o formativo e della regolare frequenza.
In caso di assoluta necessità della somministrazione durante l’orario scolastico e in assenza di discrezionalità tecnica nella somministrazione, dall' art 2., <I farmaci a scuola devono essere somministrati soltanto su richiesta scritta dei Genitori o esercenti la potestà genitoriale. La richiesta deve essere sempre sostenuta dalla prescrizione del Medico curante>. N.B. Allegato 1.
Art.3 - Soggetti che possono effettuare la somministrazione del farmaco a scuola
(a) I Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, se da loro richiesto;
(b) L’alunno stesso, se maggiorenne, o autorizzato dai Genitori, se minore;
(c) Persone che agiscono su delega formale dei Genitori stessi, quali familiari o persone esterne identificate dalla famiglia o personale delle istituzioni scolastiche e formative che abbia espresso per iscritto la propria disponibilità, e che sia stato informato sul singolo caso specifico;
(d) Personale sanitario del SSR, su richiesta d’intervento, in relazione alla particolarità della condizione dell’alunno che non dovesse consentire la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario.
Art. 6 - I Genitori o Esercenti la potestà genitoriale
(a) forniscono tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale e quotidiana del minore con patologia cronica necessitante di somministrazione di farmaci, in termini di sicurezza, appropriatezza ed efficacia;
(b) depositano presso la scuola uno o più recapiti telefonici dove garantiscono la reperibilità per ogni evenienza;
(c) comunicano tempestivamente ai servizi coinvolti e alla scuola qualsiasi notizia possa riflettersi, in termini di appropriatezza della somministrazione e di ricadute organizzative, producendo le relativa documentazione (es. modifiche del piano terapeutico, assenze del bambino, riduzione dell’orario scolastico o formativo, eventuali cambiamenti di residenza, domicilio, recapiti telefonici, ecc.);
(d) assicurano, concordandola, la loro presenza nella formazione in situazione del personale scolastico o formativo cui è affidata la somministrazione del farmaco al proprio figlio/a;
(e) trasmettono alla scuola, nel caso si rendesse necessario effettuare variazioni estemporanee della terapia somministrata dal personale scolastico o formativo, dichiarazione medica dalla quale si evince l’idoneità dei genitori stessi a variare o adeguare la terapia, in considerazione del grado di competenza e addestramento raggiunto;
(f) garantiscono la fornitura dei presidi sanitari e/o dei farmaci necessari - in confezione integra e in corso di validità - nonché la sostituzione tempestiva degli stessi alla data di scadenza;
(g) assicurano direttamente, o attraverso una persona appositamente delegata, la somministrazione nei casi di necessità (ad es. in assenza del personale scolastico o formativo cui è affidato l’intervento).
Art 7.2 - I medici curanti nel rilascio della prescrizione sono obbligati a specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile; nella prescrizione essi si attengono ai seguenti criteri:
1. assoluta necessità,
2. indispensabilità della somministrazione in orario scolastico,
3. non discrezionalità di chi somministra il farmaco né in relazione all’individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi e modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco,
4. somministrabilità da parte di personale non sanitario.
Il modulo di prescrizione (Allegato 2) deve contenere esplicitati, in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori:
1. nome e cognome dell’alunno
2. patologia dell’alunno
3. nome commerciale del farmaco
4. dose da somministrare e modalità di somministrazione
5. modalità di conservazione del farmaco
6. durata della terapia
7. effetti collaterali
8. indicazioni operative per interventi ed eventuali specifiche somministrazioni per la prima gestione delle urgenze prevedibili per le singole patologie croniche
9. capacità o meno dell’alunno ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco.
Art. 8 - Auto-somministrazione
Qualora l’alunno minorenne abbia raggiunto una parziale autonomia nella gestione della propria terapia farmacologica, i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale segnalano la necessità che il personale scolastico o formativo effettui “vigilanza” o “affiancamento” al minore. Se viene richiesto l’affiancamento, si applicano le specifiche di cui agli art. 3, 5 e 7.
Qualora l’alunno minorenne abbia raggiunto una completa autonomia nella gestione della propria terapia farmacologica, i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale ne trasmettono apposita dichiarazione al dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa.
Lo studente maggiorenne comunica al Dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa l’auto-somministrazione del farmaco onde consentire la gestione di eventuali situazioni di emergenza (Allegato 4).
Art. 9 - Gestione dell’emergenza
Nei casi in cui si presenti una situazione di emergenza, resta prescritto il ricorso al Pronto Soccorso. Pertanto l’istituzione scolastica o formativa:
- ricorre al Servizio Emergenza (118)
- informa i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.
Quanto sopra, fatti salvi gli interventi di primo soccorso e quelli per la somministrazione dei farmaci come da protocollo terapeutico autorizzato dal Medico curante.