25 Febbraio 1918

 

 

 

 

Al venerabile Clero della Città e Diocesi

 Salute e Benedizione dal Signore

 

 

 

A

pprossimandosi la S. Pasqua, tempo dalla Chiesa in modo tutto particolare destinato al raccoglimento, alle preghiere ed alla considerazione delle eterne verità, crediamo sia nostro primo e principale dovere rivolgerci a Voi, che siete i nostri cooperatori validi e solerti nell’arduo ministero della guida delle anime alla eterna salute. Voi formate la nostra speranza più cara, e siete la nostra più gioconda corona: perché per vostro mezzo ci è dato di comunicare a tutti i diletti figli della Diocesi i nostri desiderii, i nostri timori, i nostri propositi. Di più voi siete la parte più eletta e più ragguardevole del gregge, da cui tutto possiamo aspettarci di bene, e senza di cui la nostra pochezza nulla varrebbe per l’adempimento del nostro altissimo officio, a cui ci sentiamo sempre più deboli ed inetti, quanto più crescono i bisogni dei nostri figliuoli.

Voi ben comprendete, venerabili fratelli, come base e fondamento di regolato e proficuo lavoro nel nostro formidabile ministero sia la disciplina e la santità di vita nel Clero. Una esperienza pur troppo assai amara ci insegna che là dove manca nel Sacerdote la santità di vita, e lo zelo ordinato, il campo del Divino agricoltore si cambia in una selva di cardi e di spine. Noi a dir la verità non abbiamo che a lodarci della esemplare condotta, e della rettitudine di spirito e di operare della maggior parte dei nostri Sacerdoti. Ciò non toglie però che qua e là, o per la malignità degli uomini, o effettivamente per il rilassamento dello spirito di qualcuno dei nostri fratelli, non si sentano lamenti e richiami, che mentre sono di poca edificazione ai fedeli, profondamente amareggiano e conturbano il nostro cuore. Siccome però siamo intimamente convinti, che anche quei nei che possono in qualche modo rendere meno bello lo spirito Ecclesiastico di qualcheduno, non siano effetto di malvagità d’animo, o di deplorevoli defezioni, ma piuttosto siano da attribuire ad un po’ di tiepidezza e di dimenticanza di quei mezzi che soli ci possono sostenere fra i mille pericoli di cui rigurgita il mondo: così siamo venuti nella determinazione di mettere sotto gli occhi ai V. Fratelli nostri quei punti del Nuovo Codice di Diritto Canonico, i quali più da vicino toccano i doveri del Sacerdote, e del Pastore di anime.

E primo d’ogni altro ci cade sott’occhio il Can. 124 “Clerici debent sanctiorem prae laicis vitam interiorem et exteriore, ducere, eisque vitute et recte factis in exemplum excellere” (I Chierici devono condurre una vita interiore ed esteriore più santa di quella dei laici e, nell’esempio, devono distinguersi da loro per virtù e buone azioni). Qui osservate o Fratelli che trattasi non già d’un consiglio, ma di un obbligo positivo: debent, dice il canone; e notate che non basta l’esterno regolato, e la cautela per non ingerire scandalo, ma bisogna proprio esercitarsi nella virtù interiormente ed esteriormente, in modo che il Sacerdote sia veramente, secondo l’espressione dell’Apostolo, homo Dei. Né si può arrivare a questo grado di santità e di virtù col semplice sforzo della volontà; ma sono necessarii quegli aiuti spirituali che ci tengono in unione stretta con Dio, e ci meritano la sua grazia: e quindi eccoci il Can. 125, che lì stabilisce: “Curent locorum Ordinarii: 1. Ut clerici omnes poenitentiae sacramento frequenter conscientiae maculas eluant: 2. Ut iidem quotidie orationi mentali per aliquod tempus incumbant, sancitssimum Sacramentum visitent, Deiparam Virginem, mariano rosario colant, conscientiam, suam, discutiant” (Si prendano cura dei punti dell’Ordinario: 1. Affinché tutti i Chierici lavino le macchie della coscienza ricorrendo frequentemente al sacramento della penitenza; 2. Affinché gli stessi ogni giorno si dedichino per qualche tempo alla meditazione, visitino il SS. Sacramento, venerino la Vergine Madre di Dio con il rosario mariano, facciano l’esame di coscienza). Sono adunque cinque le cose che ogni Sacerdote deve avere nella massima stima, e ritenere necessarie per acquistare quella santità di vita che lo deve sollevare sopra la comune dei fedeli: 1. Confessione frequente, 2. Meditazione quotidiana, 3. Visita al SS. Sacramento fatta ogni giorno, 4. Recita del S. Rosario, 5. Esame di coscienza. Sono proprio questi i punti, dove la rilassatezza può insinuarsi nello spirito con maggiore facilità: e chi li trascura o presto o tardi si troverà sopraffatto dalle tentazioni, e incapace di resistervi miserabilmente cadrà. Noi nutriamo fiducia che il nostro Clero vorrà farne regola stabile della sua vita, e che in cosa di tanta importanza sarà fedele alle prescrizioni della Chiesa.

Ma l’opera veramente Divina, l’atto solenne che contraddistingue la dignità Sacerdotale è la celebrazione del Ss. Sacrificio della Messa. Intorno a questo, nessuna sollecitudine è superflua; e da questo si riconosce se il Sacerdote è veramente santo, ed all’altezza del suo ministero. A quest’atto sublime bisogna portare le migliori disposizioni di spirito e di corpo, e quindi incombe il dovere di un divoto apparecchio, da cui nessun Sacerdote deve esimersi, se non in casi veramente eccezionali: Can. 810 “Sacerdos ne omittat ad Eucaristici Sacrificii oblationem, sese piis precibus disponere, eoque expleto, gratias Deo pro tanto beneficio agere”(Il Sacerdote non tralasci di prepararsi con pie preghiere all’offerta del Sacrificio Eucaristico e, una volta compiuto, di ringraziare Dio per tanto grande beneficio).

Che se tanto viene raccomandato ai fedeli di accostarsi alla SS. Comunione con frequenza, e tanto si loda la partecipazione quotidiana al banchetto Eucaristico; sarà d’uopo raccomandare al Sacerdote che celebri quotidianamente il Divin Sacrificio? Sappiano per tanto i Sacerdoti che (Can. 805) “Sacerdotes omnes obbligatione tenentur Sacrum litandi pluries per annum; curet autem Episcopus vel Superior religiosus ut iidem saltem,singulis diebus Dominicis aliisque festis de praecepto divinis operentur” (Tutti i Sacerdoti sono obbligati a celebrare il sacrificio della Messa più volte all’anno ed è cura del Vescovo o del Superiore religioso che i Sacerdoti celebrino la Messa almeno ogni domenica e festa di precetto).

Ma non è in generale a temere che i Sacerdoti si astengano dal celebrare: piuttosto può darsi il caso che qualcuno spinto da motivi umani, si accosti all’altare colla coscienza non del tutto tranquilla. Niente più spaventa la Chiesa della Messa sacrilega, e quindi il Can. 807 stabilisce che “Sacerdos sibi conscius peccati mortalis, quamtumvis se contritum, existimet, sine praemissa sacramentali confessione missam celebrare ne audeat; quod si deficiente copia confessarii et urgente necessitate, elicito tamen perfectae contritionis actu, celebraverit, quamprimum confiteatur” (Il Sacerdote conscio di aver commesso peccato mortale, sebbene si reputi contrito, non ardisca a celebrare messa senza essersi prima accostato al sacramento della confessione, e se celebrasse, mancando la possibilità di confessarsi e urgendo la necessità, si confessi quanto prima, anche se è stato compiuto l’atto di perfetta contrizione).. Dove ben chiaro apparisce quanto sia necessario portare all’altare il cuore puro e mondo da colpa; e come non sia scusato dal sacrilegio chi colla scusa di non aver in pronto il confessore, eccetto il caso di urgente necessità, si azzardasse di celebrare senza premettervi la confessione sacramentale, quando ne sente il bisogno.

Ma la dignità stessa del sacerdote vuole che anche il suo esteriore sia di edificazione, e quindi Can. 136 “§ 1 Omnes clerici decentem habitum ecclesiasticum, secundum legitimas locorum consuetudines et Ordinarii praescripta, deferant, tonsuran seu coronam clericalem, nisi recepti populorum mores aliter ferant, gestent, et capillorum simplicem cultum adhibeant” § 2 “Annulo non utantur, nisi id ipsis a iure aut apostolico privilegio sit concessum(§ 1. Tutti i Chierici indossino l’abito che si addice ad un ecclesiastico, secondo le leggi e gli usi dei luoghi e le regole stabilite dall’Ordinario; portino la tonsura o corona clericale a meno che ciò non sia in contrasto con gli usi riconosciuti dei popoli e curino i capelli con semplicità. § 2. Non portino anello se non sia stato concesso per diritto o per beneficio apostolico) . E’ dunque un abuso deplorevole e da togliersi quello di qualche sacerdote che colla scusa o di far viaggio, o peggio ancora di andare a caccia o a diporto, smette la veste od almeno il soprabito nero che arrivi fin sotto le ginocchia, e si vede uscire di casa in semplice farsetto alla secolaresca. Come in ogni caso è assolutamente proibito l’uscir di casa, e farsi vedere in pubblico col berretto alla secolaresca, o col cappello ad uso dei laici. E’ già stato stabilito nella nostra Diocesi, e si richiama in pieno vigore l’ordine dato altre volte, che nessun Parroco o Rettore di chiesa possa permettere la celebrazione della S. Messa a quel Sacerdote il quale si presentasse non vestito dell’abito nero lungo, o non portasse il cappello sacerdotale.

Non istà però nel solo vestito, il portamento veramente edificante del prete: ma anche e assai più nel suo modo di procedere e di operare: e quindi il nuovo Codice sancisce che: Can. 138 “Clerici ab iis omnibus quae statum suum dedecent, prorsus abstineant: indecoras artes ne exerceant; aleatoriis ludis, pecunia exposita, ne vacent; arma ne gestent, nisi quando iusta timendi causa subsit; venationi ne indulgeant, clamorosam autem nunquam exerceant; tabernas aliaque similia loca sine necessitate aut alia iusta causa ab Ordinario loci probata ne ingrediantur” (I Chierici evitino tutto ciò che non si addice al loro stato; non esercitino arti indecorose; non si dedichino al gioco d’azzardo; non portino armi se non quando ci sia una giusta causa di timore; non frequentino cacce clamorose, non entrino in osterie o in altri luoghi simili se non per necessità o per un’altra giusta causa approvata dall’Ordinario del luogo)..

Comprendete bene, o venerabili Confratelli da questo articolo del Codice quale debba essere il contegno del prete: e quanto sia disdicevole che un prete si dia alla mercatura, o a qualsiasi altro mestiere che possa lasciar sospettare in lui lo scopo di sordido guadagno. Che vi si può tollerare ch’egli s’implichi nei negozi che risguardano la gestione del suo beneficio: è però sempre biasimevole il vederlo proprio lui il prete in persona sui pubblici mercati direttamente trattare coi negozianti di merci e di bestiami, mentre questo lo potrebbe fare o per mezzo dei suoi contadini, o di altra persona laica di sua fiducia.

Così pure non si può passare sotto silenzio l’uso invalso presso qualche Sacerdote, di recarsi a diporto nelle osterie, nei caffè o nei ritrovi, a passarvi il tempo di sua ricreazione, e peggio ancora il fermarvisi a giocare le carte, od altro gioco. Il Diritto espressamente lo proibisce: e Noi ossequenti alle leggi della Chiesa stabiliamo quanto segue:

1.   Nessun Sacerdote può, all’infuori che per necessità del suo ministero, introdursi nelle osterie, locande, alberghi della propria parrocchia: eccetto il caso che trattisi di contrade assai lontane dal centro, dove il Sacerdote si rechi per doveri del suo officio, e abbia bisogno di prendere qualche cosa per ristorarsi.

2.   Mai in nessun caso è lecito al Sacerdote di giuocare nei pubblici alberghi, osterie, caffè, negozi o simili: anzi neppure nelle case adiacenti agli stessi pubblici luoghi: e nemmeno è permesso di intrattenersi a guardare e a tener compagnia a quelli che giuocano.

3.   Resta poi vietato il trattenersi nelle Canoniche in occasione di feste, o di adunanze fra preti, dopo la refezione a giuocar le carte od altro: ma ciascuno, sbrigati gli offici per cui è intervenuto, e preso, se del caso, un modesto ristoro, torni alla propria cura.

4.   E’ assolutamente proibito andare alla caccia con vesti secolaresche, o che non lascino conoscere il prete: come è pure proibito il prendere parte a gare o partite di caccia, promosse da laici.

Quello però che maggiormente importa nel contegno sacerdotale, è l’astenersi affatto non solo da tutto ciò che può offendere l’onestà e la purezza del costume: ma anche da ogni apparenza di male: e quindi abbiano i Sacerdoti sott’occhio i seguenti canoni:

Can. 132 - § 1: - “Clerici in maioribus ordinibus constituti a nuptiis arcentur, et servandae castitatis obbligatione ita tenentur, ut contra eandem peccantes sacrilegii quoque rei sint ...” (I Cherici insigniti degli ordini maggiori non contraggono matrimonio e sono obbligati ad osservare la castità così che coloro che peccano contro di essa sono rei anche di sacrilegio)

Can. 133 - “§ 1. - Caveant clerici ne mulieres, de quibus suspicio esse possit, apud se retineant, aut quoquo modo frequentent. (I Chierici evitino di intrattenere presso di sé e in ogni modo di frequentare donne sulle quali possa essere qualche sospetto)

§ 2. - Eisdem licet cum, illis tantum mulieribus cohabitare in quibus naturale foedus nihil mali permittit suspicari, quale sunt mater, soror, amita et huiusmodi, aut a quibus spectata morum, honestas, cum, provectiore aetate coniuncta, omnem, suspicionem amoveat. (agli stessi è lecita la coabitazione soltanto con quelle donne riguardo alle quali il legame di sangue non permette di sospettare alcun male, per esempio la madre, la sorella, la zia e donne di tal genere o quelle la cui specchiata onestà, unita alla ragguardevole età, allontani ogni sospetto).

§ 3. - Iudicium an retinere vel frequentare mulieres, etiam illas in quas communiter suspicio non cadit, in peculiari aliquo casu scandalo esse possit aut incontinentiae afferre periculum, ad Ordinarium loci pertinet, cuius est clericos ab hac retentione vel frequentatione prohibere. (stabilire se intrattenere e frequentare donne, anche quelle sulle quali comunemente non cade alcun sospetto, possa essere motivo di scandalo in qualche particolare caso o costituire pericolo di intemperanza, spetta all’Ordinario del luogo, di cui è compito impedire ai Chierici questa relazione o familiarità)

§ 4. - Contumaces praesumuntur concubinarii”. (Coloro che non rispettano i provvedimenti dell’Ordinario si presumono concubinari)

Can 140 “Spectaculis, choreis, et pompis quae eos dedecent, vel quibus interesse scandalo sit, praesertim in publicis theatris, ne intersint”. (Non prendano parte a spettacoli, danze e feste che non si addicano a loro o la cui partecipazione costituisca motivo di scandalo, specialmente nei teatri pubblici)

Siccome poi il Sacerdote essendo divinis mancipatus,  (sottoposto alle cose divine) non deve ingerirsi senza necessità negli affari scolareschi o politici, ha ben provveduto la Chiesa coi seguenti canoni:

Can. 137 “A fidejubendo (prestare garanzia, etiam de bonis propriis, clericus prohibetur, inconsulto loci Ordinario” (E’ proibito al Chierico prestare garanzia anche sui propri beni, senza aver consultato l’Ordinario del luogo).

Can. 139 - § 1. - Ea etiam quae, licet non indecora, a clericali tamen statu aliena sunt, vitent. (Evitino anche che le azioni che, benché non indecorose, tuttavia contrastano con il loro stato clericale)

§ 2. Sine Apostolico indulto medicinam pel chirurgiam ne exerceant; tabelliones seu publicos notarios, nisi in Curia Ecclesiastica, ne agant; officia pubblica, quae exercitatium laicalis jurisdictionis vel administrationis secmferunt, ne assumant. (senza licenza della Santa Sede non esercitino la medicina o la chirurgia; l’avvocatura o il notariato pubblico, se non nella curia ecclesiastica; non assumono incarichi pubblici che comportino l’esercizio della giurisdizione o dell’amministrazione laicale)

§ 3. Sine licentia sui Ordinarii ne ineant gestiones bonorum, ad laicos pertinentium aut officia saecularia quae secumferant onus reddendarum rationum: procuratoris aut advocati munus ne exerceant, nisi in tribunali Ecclesiastico, aut in civili quando agitur de causa propria aut suae Ecclesiae; in laicali indicio criminali, gravem personalem poena, prosequente, nullam partem habeant, ne testimonium quidem sine necessitate ferentes. (senza licenza del proprio Ordinario non assumano l’amministrazione dei beni che riguardano i laici o gli incarichi secolareschi che comportino l’onere del rendiconto: non esercitino la funzione di procuratore o di avvocato, se non nel tribunale ecclesiastico o in quello civile quando si perora la causa propria o della propria Chiesa; non abbiano alcuna parte in un procedimento civile per crimine, a cui consegue una grave pena personale e non siano testimoni senza necessità)

§ 4. Senatorum aut oratorum legibus ferendis, quos deputatos nocant, munus ne sollicitent neve acceptent sine licentia S. Sedis in locis ubi pontificia prohibitio, intercesserit; idem ne attendent, aliis in locis sine licentia tum sui Ordinarii, tum Ordinarii loci in quo electio façienda est. (non sollecitino né accettino senza licenza della Santa Sede nei luoghi dove sia intercorsa la proibizione pontificia, gli incarichi politici di senatori o deputati; non ci provino in altri luoghi senza licenza sia del proprio Ordinario sia dell’Ordinario del luogo in cui si deve tenere l’elezione).

 

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Della soluzione dei Casi

 

Ed ora che abbiamo considerato le obbligazioni che incombono in generale a tutti i sacerdoti veniamo a quelle che in modo particolare si addicono ai beneficiati, ed in modo specialissimo agli aventi cura d’anime.

E primo dovere dopo quello della propria santificazione, è senza dubbio quello dello studio: senza del quale non è possibile essere di aiuto efficace ai prossimi. Ed eccovi i sapientissimi Canoni del Diritto.

Can. 129 “Clerici studia, praesertim sacra, recepto sacerdotio, ne intermittant; et in sacris disciplinis solidam illam doctrinam a maioribus traditan et communiter ab Ecclesia receptam sectentur, devitantes profanas vocum novitates et falsi nominis scientiam. (I Chierici non interrompano gli studi, soprattutto sacri, una volta ordinati sacerdoti; e nelle discipline sacre ricerchino quella solida dottrina tramandata dagli avi e comunemente accolta dalla Chiesa, evitando le novità profane e la falsa scienza).

Can. 130 - § 1. - “Expleto studiorum curriculo, sacerdotes omnes, etsi beneficium parochiale aut canonicale consecuti, nisi ab iustam causam fuerint exempti, examen singulis annis saltem per integrum triennium in diversis sacrarum scientiarum disciplinis, antea opportune designatis, subeant, secundum modum ab eodem Ordinario determinandum. (Espletato il curriculum degli studi, sebbene siano beneficiari di una parrocchia o una canonica, a meno che non siano stati esonerati per una giusta causa, affrontino un esame ogni anno almeno per un intero triennio nelle diverse discipline delle scienze sacre, stabilite prima opportunamente, secondo il modo che deve essere determinato dal medesimo Ordinario)

Can. 131 - § 1. - In civitate Episcopali et in singulis vicariatibus foraneis saepius in anno, diebus arbitrio Ordinarii loci praestituendis, conventus habeantur, quos collationes seu conferentias vocant, de re morali et liturgica: quibus addi possunt aliae exercitationes, quas Ordinarius opportunas indicareritl ad scientiam, et pietatem, clericorum promovendam (Nelle città Vescovili e nei singoli vicariati foranei, più volte all’anno, in giorni da stabilirsi ad arbitrio dell’Ordinario del luogo, si tengano incontri che si chiamano adunanze o conferenze, su una questione morale e liturgica: a queste si possono aggiungere altre esercitazioni che l’Ordinario giudicherà opportune per promuovere la scienza e la pietà dei Chierici).

§ 2. Si conventus haberi difficile sit, resolutae quaestiones scriptae mittantur, secundum normas ab Ordinario statuendas (Se fosse difficile tenere degli incontri, siano mandate per iscritto le soluzioni dei casi, secondo le norme da stabilirsi dall’Ordinario).

§ 3. Conventui interesse, aut dificiente conventu, scriptam casuum solutionem mittere debent, nisi a loci Ordinario exemptionem antea expresse obtinuerint, tum omnes sacerdotes saeculares, tum religiosi exempti curam animarum habentes, et etiam, si collatio in eorum domibus non habeatur, alii religiosi qui facultatem audiendi confessiones ab Ordinario obtinuerunt (Devono partecipare ad un incontro o mancando questo, mandare per iscritto la soluzione dei casi, se prima non hanno ottenuto espressamente l’esenzione dall’Ordinario del luogo, sia tutti i sacerdoti secolari, sia i religiosi esentati che abbiano la cura delle anime ed anche, se l’adunanza non si terrà nelle loro case, altri religiosi che hanno ottenuto dall’Ordinario la facoltà di ascoltare le confessioni)..

Can. 448 - § 1. - “Vicarius Foraneus debet, diebus ab Episcopo designatis, convocare presbyteros proprii districtus ad conventus seu collationes de quibus in can. 131 eisdemque praeesse: ubi vero plures habeantur huiusmodi cetus in variis districtus locis, invigilare ut rite celebrentur(Il vicario foraneo, nei giorni stabiliti dal Vescovo, deve convocare i presbiteri del proprio distretto a riunioni o adunanze sulle quali si rimanda al Can. 131 e alle quali deve presiedere: ma qualora si tengano più incontri di tal genere nei vari luoghi del distretto, deve vigilare perché siano tenuti secondo il rito).

Can. 2347 Sacerdotes contra praescriptum can. 131 contumaces, Ordinarius pro suo prudenti arbitrio puniat; quod si fuerint religiosi confessarii curam animarum non gerentes, eos ab audiendis saecularium confessionibus suspendat” (I sacerdoti che resistono a quanto prescritto al Can. 131, siano puniti secondo il saggio arbitrio dell’Ordinario; i sacerdoti abilitati alle confessioni che non si prendono cura delle anime, siano sospesi dall’ascoltare le confessioni dei secolari)..

Siccome pur troppo non tutti i sacerdoti si mostrarono per il passato diligenti nelle osservanze delle congregazioni dei casi, così resta stabilito che nel corrente anno 1918, in tutte le congregazioni dei casi, così resta stabilito che nel corrente anno 1918, in tutte le congregazioni foranee si debbano tenere almeno quattro adunanze, nel luogo da designarsi dal capo della congregazione, e di queste una per ogni trimestre, nella quale si scioglieranno i casi stabiliti pei mesi del trimestre medesimo. Il capo della congregazione che sarà l’Arciprete, o chi ne fa le veci; od in sua assenza il parroco più anziano, dovrà entro un mese della conferenza, far pervenire alla Curia: 1. I casi sciolti in iscritto da ciascun congregato. 2. Una relazione da cui risulti il numero dei presenti, ed il motivo per cui qualcheduno sia stato assente. Coloro che mancheranno senza sufficiente motivo alle suddette congregazioni foranee, o a quelle di città, se vi appartengono od in tutto o nella massima parte: o non faranno la soluzione in iscritto, saranno obbligati a sostenere l’esame di teologia morale dinnanzi a una commissione di tre esaminatori prosinodali; e mancando a questo, verranno puniti secondo le norme del Codice di Diritto Canonico.

 

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Dal catechismo ai piccoli

 

Come conseguenza dello studio che deve avere per principale fine la istruzione dei fedeli nei loro doveri di cristiani sia riguardo al credere che all’operare, viene l’obbligo della predicazione sotto le varie sue forme.

Prima e principale cura del Parroco deve essere l’istruzione religiosa della gioventù. E qui eccovi i canoni del Diritto:

Can. 1330 “Debet Parochus: § 1. Statis temporibus, continenti per plures dies istitutione, pueros ad sacramenta poenitentiae et confirmationis rite suscipienda singulis annis praeparare; (il Parroco deve: § 1. Preparare i bambini ad accostarsi secondo il rito ai Sacramenti della penitenza e della Cresima, dopo aver stabilito il periodo dell’istruzione, che deve protrarsi per parecchi giorni)

§ 2. Peculiari omnino studio, praesertim, si nihil obsit, Quadragesimae tempore, pueros sic istituere ut sancte Sancte primum de altari libent.(disporre i fanciulli già cresimati alla Santa Comunione con istruzione conveniente soprattutto nel periodo della Quaresima, se nulla si oppone)

Can. 1335. Praeter peurorum institutionem de qua in can. 1330, parochus non omittat pueros qui priman comunionem recenter receperint, uberius ac perfectius catechismo excolere. (Oltre all’istruzione dei bambini di cui al Can. 1330, il parroco non ometta di approfondire e perfezionare l’insegnamento catechetico a quei bambini che abbiano già ricevuto il sacramento della Prima Comunione)

Can. 1333 - § 1. - Parochus in religiosa puerorum institutione potest, imo, si legitime sit impeditus, debet operam adhibere clericorum, in paroeciae territorio degentium, aut etiam, si necesse sit, piorum laicorum, potissimum illorum qui in pium sodalitium doctrinae christianae aliudve simile in paroecia erectum adscripti sint. (Il parroco nella preparazione religiosa dei bambini può, anzi deve, se ne fosse impedito legittimamente, ricorrere all’opera dei chierici che vivono sul territorio della parrocchia, o anche, se fosse necessario, dei pii laici, preferibilmente di quelli che facciano parte del pio sodalizio della dottrina cristiana o di qualche cosa di simile, organizzato nella parrocchia)

§ 2. Presbyteri aliique clerici, nullo legitimo impedimento detenti, proprio Paroco in hoc sanctissimo opere adiutores sunto, etiam sub poenis ab Ordinario infligendis. (I presbiteri e gli altri chierici, che non abbiano alcun legittimo impedimento, saranno di aiuto al proprio Parroco in questa Santissima opera, pena anche la punizione dell’Ordinario)

Dai quali canoni risultano chiare tre obbligazioni: 1. Di preparare i piccoli bambini che hanno raggiunto il sesto anno di età con una conveniente istruzione alla confessione ed alla cresima.

2. Di disporre con altra istruzione di quaranta giorni circa, possibilmente in Quaresima, i bambini già cresimati alla Santa Comunione.

3. Di completare l’insegnamento catechetico colla dottrina cristiana a quei ragazzetti che già sono stati ammessi alla prima comunione.

Troppo, a dire il vero, vi sarebbe da notare su questi punti: perché dalla S. Visita pastorale abbiamo dovuto convincerci che l’ignoranza religiosa fra i bambini è deplorevole, e la negligenza di molti fra il clero su questo punto non è poca. Ma nutriamo fiducia che l’obbligo gravissimo così chiaramente sanzionato dal Diritto, scuoterà i pigri, e accrescerà lo zelo nei diligenti.

Resta pertanto stabilito quanto segue:

1. Ogni parroco o comunque sia curatore di anime ogni anno, nel tempo che crederà più opportuno per lo spazio di almeno un mese raccoglierà i bambini dai sei anni ai sette per un’ora al giorno per prepararli al sacramento della Confessione e della Cresima.

2. Nessun parroco rilascerà il certificato per la Cresima a bambini che non abbiano compiuto i sei anni, e che non sappiano correntemente il Pater noster, l’Ave Maria, il Credo, sia in lingua latina o in volgare italiano; e che non siano stati istruiti e confessati. Se vi fosse qualche caso speciale da fare eccezione, non rilascerà il certificato se non dopo consultato il vescovo.

3. Ogni parroco, o curatore d’anime, durante il tempo della S. Quaresima e nel tempo Pasquale farà lo spazio di quaranta giorni la istruzione ai bambini già confessati e cresimati per prepararli alla prima comunione. Se in qualche caso per particolari circostanze qualche Parroco credesse di fare più utilmente questa istruzione in altro tempo, dovrà designarlo di intelligenza con il Vescovo, e dietro sua licenza.

4.   Per i bambini già ammessi alla comunione, almeno fino alla età di dodici anni tutti i Parroci devono fare la dottrina cristiana tutte le Domeniche e feste dell’anno, eccettuati i giorni di Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini, S. Pietro, Assunta, Santi, Natale, Capod’anno, Epifania, per lo spazio di un’ora, nel tempo che credono più opportuno, e più comodo pei giovanetti stessi. I parroci che fossero contemporaneamente Economi Spirituali di altra Parrocchia, faranno la dottrina la Domenica in parrocchia ed il giovedì od altro giorno, nell’economia. Quanto alle istruzioni per la cresima e per la prima comunione, se non sia possibile farle simultanee nello stesso luogo, le faranno in tempi differenti tanto nella Parrocchia che nell’economia.

 

 

 

 

Della predicazione per gli adulti

 

Non bisogna dimenticare o miei carissimi Confratelli, che la predicazione è parte sostanziale del ministero pastorale, e che nessuno può in coscienza esercitare l’ufficio di curatore di anime, se non disimpegna questo suo sacro ed imprescindibile dovere. Ecco intanto alcuni Canoni del Diritto che lo riguardano:

Can 1328 “Nemini ministerium praedicationis licet exercere, nisi a legitimo Superiore missionem receperit, facultate peculiariter data, vel officio collato, cui ex sacris canonibus praedicandi manus inhaereat” (A nessuno è lecito assumere il ministero della predicazione, a meno che non ne abbia ricevuto l’incarico dal legittimo superiore, previa licenza o collazione dell’ufficio a cui sia inerente, in base ai canoni sacri, il dovere della predicazione).

Can. 1329 “Proprium ac gravissimum officium, pastorum praesertim animarum, est catecheticam populi christiani institutionem curare”. (E’ dovere proprio e gravissimo specialmente dei pastori di anime, curare l’istruzione catechistica del popolo cristiano)

Can. 1332 “Diebus Dominicis aliisque festis de praecepto, ea hora quae suo judicio magis apta sit ad populi frequentiam, debet insuper Parochus catechismum fidelibus adultis, sermone ad corum captum accomodato, explicare” (Tutte le domeniche e altre feste di precetto, il Parroco nell’ora che a suo giudizio è più adatta all’affluenza del popolo, deve spiegare il catechismo ai fedeli adulti, con un sermone adatto alla loro comprensione)

Can. 1336 “Ordinarii loci est omnia in sua diocesi edicere quae ad populum in christiana doctrina instituendum spectent: et etiam religiosi exempti, quoties, non exemptos docent, eadem servare tenentur” (E’ proprio dell’Ordinario del luogo della propria diocesi stabilire tutto ciò che riguarda l’istruzione del popolo nella dottrina cristiana: anche i religiosi esenti ne sono tenuti all’osservanza tutte le volte che impartiscono l’insegnamento ad altra persona)

Can. 1340 § 1° Graviter onerata eorum conscientia, loci Ordinarius vel Superior religiosus facultatem vel licentiam concionandi cuique ne concedant, nisi prius constet de eius bonis moribus et sufficienti doctrina per examen ad normam can. 887 § 1. (Sotto pena di peccato mortale, l’Ordinario del luogo o il Superiore religioso non concedano ad alcuno la facoltà o la licenza della predicazione se prima non risultino  e la di lui buona moralità e la sufficiente conoscenza della dottrina, mediante un esame secondo quanto prescritto in Can. 887 § 1)

Can. 3141 § 1° Sacerdotes extra diecesani sive saeculares sive religiosi ad concionandum ne invitentur, nisi prius licentia ab Ordinario loci in quo concio habenda sit, obtenta fuerit; hic autem, nisi corum idoneitatem aliunde competam habeat, licentiam ne concedat, nisi prius bonum testimonium super concionatoris doctrina, pietate, moribus a proprio eiusdem. Ordinario habuerit; qui, graviter onerata conscientia, secundum veritatem respondere tenetur”. (I Sacerdoti extra diocesani sia i  secolari o i religiosi non siano invitati a predicare, se prima non sia ottenuta la licenza dall’Ordinario del luogo in cui si deve tenere la predicazione; l’Ordinario poi se non ha d’altronde per certa l’idoneità di quelli, non conceda la licenza a meno che prima non abbia avuto una valida attestazione sulla dottrina, la devozione, i costumi del predicatore dall’Ordinario dello stesso; l’Ordinario, sotto pena di peccato mortale, è tenuto a rispondere secondo verità)

Can. 1344 § 1°“Diebus Dominicis ceterisque per annum festis de praecepto proprium cuiusque Parochi officium est, consueta homilia, praesertim intra Missam in qua maior soleat esse populi fraequentia, verbum Dei populo nuntiare”. (Tutte le domeniche e le altre feste di precetto, nell’anno è proprio di ciascun Parroco annunciare la parola di Dio al popolo con la consueta omelia, specialmente durante la Messa nella quale l’affluenza del popolo sia maggiore)

§ 2° “Parochus huic obligationi nequit per alium habitualiter satisfacere, nisi ob justam causam ab Ordinario probatam”. (Il Parroco non può assolvere d’abitudine questo obbligo tramite un altro, se non per giusta causa approvata dall’ordinario)

§ 3° “Potest Ordinarius permittere ut sollemnioribus quibusdam festis, aut etiam ex justa causa, aliquibus diebus Dominicis concio omittatur”. (L’Ordinario può permettere che in certe feste solenni o anche per giusta causa, in alcune domeniche si ometta la predicazione)

Can. 1345 “Optandum ut in Missis quae fidelibus adstantibus, diebus festis de praecepto in omnibus Ecclesiis vel oratoriis publicis celebrantur, brevis Evangelii aut alicuius partis doctrinae Christianae explanatio fiat; quod si loci Ordinarius id praeceperit, opportunis datis instructionibus, hac lege tenentur non solum sacerdotes e clero saeculari, sed etiam religiosi, exempti quoque, in suis ipsorum Ecclesiis”. (E’ desiderabile che nelle Messe che sono celebrate alla presenza dei fedeli, nelle feste di precetto in tutte le Chiese o gli  oratori pubblici, sia fatta una breve spiegazione del Vangelo o di qualche parte della dottrina cristiana; se l’Ordinario del luogo disporrà ciò, date le opportune istruzioni, sono tenuti all’osservanza nelle proprie Chiese, non solo i Sacerdoti del clero secolare, ma anche i religiosi, anche gli esenti)

Dai sopra esposti canoni chiaro risulta l’obbligo stretto di qualsiasi Parroco, o comunque curatore di anime, di predicare tutte le Domeniche e feste di precetto sia nella S. Messa colla spiegazione evangelica (can. 1344 § 1.) sia fuori di Messa nell’ora più opportuna col catechismo agli adulti (can. 1332).

Noi da parte nostra insistiamo con tutta l’anima perché sia adempito questo grave dovere: poiché abbiamo l’intimo convincimento che una gran parte degli errori e dei vizi del nostro popolo dipenda dalla massima ignoranza in cui versa circa le cose di fede e di morale. Né si scusino i parroci col dire che non sono capaci di predicare. Si esercitino, si sforzino, studino: comprendano la gravità della responsabilità che loro pesa sopra questo riguardo. E neppure trovino l’altra scusa del poco concorso da parte del popolo: il concorso bisogna crearlo colla pazienza, col fare dei discorsi ben ordinati e sugosi, colla carità e collo zelo.

E poiché è di grande attrattiva a studiare il pensiero che si deve subire un esame sulla materia studiata: secondo quello che prescrive la istruzione data dalla S. Congregazione Concistoriale in data 28 giugno p.p. stabiliamo ed ordiniamo quanto segue:

a) Nessun sacerdote della Nostra diocesi o d’altra, eccettuati i parroci per la propria Parrocchia, e per quella a cui fossero stati deputati in cura d’anime, potrà assumersi l’onore della predicazione, senza nostra previa licenza, da concedersi di volta in volta, a meno non abbia ottenuto la patente di predicazione.

b) La predetta licenza dovrà essere richiesta non dal predicatore, ma dal Parroco, o curatore d’anime dentro il cui territorio si deve tenere la predicazione. Detta licenza dovrà essere chiesta dal Parroco, prima di invitare il predicatore; e se si tratta di un estradiocesano, la domanda sia presentata alla Curia almeno un mese prima del tempo fissato per la predicazione stessa.

c) Per ottenere la licenza ossia la patente di predicatore, si deve dare l’esame presso la commissione stabilita dal Vescovo, dietro parere del Rev.mo Capitolo: della quale fanno parte i seguenti esaminatori: 1. Can.co Preposto Mons. Ranieri 2. Can.co Mons. Angelo Vinci, 3. Can.co Amedeo Mancini, 4. Arciprete Giuseppe Pampaloni.

d) L’esame sarà in iscritto ed a voce, sulle seguenti materie:

1. Introduzione generale e speciale a tutta la S. Scrittura.

2. Dogmatica generale e speciale, ed Apologetica.

3. Teologia Morale.

4. Sacra eloquenza con un riassuntivo di Patristica.

Le norme determinate per l’esame saranno conforme al Regolamento della S. Congreg. Concistoriale di cui daremo copia nel Bollettino.

e) E’ stabilito che la prima sessione di esami per la predicazione sarà tenuta nel prossimo luglio: quelli che intendono di conseguire la patente di predicatori ne facciano domanda almeno due mesi prima, cioè entro il maggio.

Finalmente per conchiudere quest’argomento, richiameremo alla memoria che il Codice stabilisce pene assai gravi da infliggersi per dovere dal Vescovo a chi mancasse all’obbligo della predicazione: pene che Noi confidiamo non saranno necessarie, attesa la buona volontà del Nostro Clero.

 

 

 

Amministrazione dei Sacramenti

 

Dopo la predicazione, l’ufficio tutto proprio del parroco è la amministrazione dei Sacramenti: e cominciamo dal Battesimo.

Secondo il codice di battesimo può essere solenne, non solenne o privato.

a) Battesimo solenne è quello che viene amministrato con tutti i riti e cerimonie che sono prescritte dal Rituale Romano, e quindi in Chiesa pubblica coi relativi padrini ecc.

b) Battesimo non solenne o privato è quello che si conferisce privatamente in pericolo di morte; e può essere conferito sia dal Sacerdote o Diacono, sia da qualunque altra persona. Si avverta però che se lo conferisce un Sacerdote o Diacono, si devono permettendolo il tempo, osservare le cerimonie che seguono il battesimo, cioè l’unzione del Crisma sul capo, la imposizione della veste candida, e della candela accesa; se invece lo conferisce qualsiasi altra persona, si devono solo fare quelle cose che sono strettamente necessarie per la validità del Sacramento. Questa sorte di battesimo non è permesso fuori del pericolo di morte, eccetto che per gli eretici convertiti che si ribattezzano “sub condicione” Per quanto è possibile, nel conferire questo battesimo si cerchi che ci sia almeno un testimonio, che possa servire di prova del battesimo conferito e si usi nel ministro la preferenza del chierico al laico, e dell’uomo alla donna. Possibilmente il padre e la madre non battezzino la propria prole.

c) Il battesimo solenne deve conferirsi al battistero in Chiesa, e nell’oratorio pubblico che sia fornito di battistero. Che se il battezzando o per la distanza o per altre circostanze non si può portare al fonte battesimale, senza grave incomodo o pericolo; il parroco può e deve conferire il battesimo solenne nella chiesa ad oratorio più vicino purché sia nel suo territorio, ancorché non siavi il battistero. Nelle case private poi non si può amministrare il battesimo solenne, se non di licenza dell’Ordinario, che potrà condederla solo per giuste e ragionevoli cause, solo in qualche caso straordinario.

d) E’ dovere del Parroco di registrare diligentemente e senza ritardo il nome e casato del battezzato sul rispettivo libro dei battesimi colla indicazione dei genitori del battezzato, dei padrini, del ministro, del giorno e del luogo del battesimo conferito. Se trattasi di figli illegittimi, si scriva il nome della madre, se consta pubblicamente della sua maternità, o se essa lo richiede spontaneamente in iscritto o per mezzo di due testimoni: e così anche del padre se spontaneamente in iscritto o per mezzo di due testimoni lo domandi, o sia noto per mezzo di pubblico documento. Altrimenti si scriva come figlio di genitori ignoti.

Se per qualsiasi ragione il battesimo è stato conferito non dal parroco, o fuori della sua presenza, il ministro che ha battezzato deve quanto prima notificarlo al Parroco del luogo dove è stato conferito il sacramento.

 

Della Cresima

 

Come si è detto di sopra in caso di pericolo di vita, o di altra necessità da riconoscersi dal Vescovo, non si conferisce il Sacramento della cresima a chi non ha raggiunto il sesto anno di età. Quindi è vietato ai Parroci di rilasciare il biglietto per la Cresima a chi non ha compiuti sei anni, e a chi non sa correntemente il Pater l’Ave ed il Credo, e non è stato sufficientemente istruito e confessato.

N.B. Si avvisi il popolo che il Vescovo rimanderà senza Cresima i bambini che si presentassero senza le disposizioni di cui sopra: ed il Parroco sappia che sarà tenuto responsabile, se avrà rilasciato un certificato falso in proposito.

 

Della Eucaristia

 

Inerendo al Can. 804, si ordina che nessun Parroco o custode di Chiese permetta la celebrazione della Messa ai Sacerdoti diocesani se non si presentano colla veste talare, od almeno col soprabito lungo fin sotto le ginocchia, o col cappello da prete; ed agli esteri se non hanno le commendatizie del proprio Vescovo, (...)1 sono pienamente riconosciuti.

Nel caso poi che si presentasse un Sacerdote sconosciuto; se è vestito completamente da prete, e dice il suo nome, la sua Diocesi, e l’officio che ci occupa; e non accetta alcuna elemosina, e nulla richiede sotto qualsiasi titolo; lo si può lasciar celebrare, non più però di due volte; per la terza egli si deve presentare alla Curia e richiedere il celebret.

Tutti gli aventi cura d’anime siano Parroci od Economi Spirituali sono obbligati a celebrare la messa nella propria Chiesa Parrocchiale in tutti i giorni di Domenica, e festa di precetto; nonché in tutte quelle feste soppresse che siano state conservate dalla divozione dei fedeli.

Se per qualche plausibile ragione, da riconoscersi dall’Ordinario, qualche Sacerdote avente cura d’anime dovesse assentarsi in uno dei giorni predetti, e celebrare fuori della Parrocchia, è tenuto a provvedere perché non manchi al popolo la possibilità di soddisfare al precetto di ascoltare la S. Messa.

Stiano attenti i Sacerdoti al Can. 818 “reprobata quavis contraria consuetudine, sacerdos celebrans accurate ac devote servet-rubricas suorum ritualium librorum, caveatque ne alias caeremonias aut praeces proprio arbitrio adiungat” (Rifiutata qualsiasi consuetudine diversa, il Sacerdote celebrante rispetti con cura e devozione le preghiere dei suoi libri religiosi liturgici e si astenga dall’aggiungere di proprio capriccio altri riti o altre preghiere).

Resta quindi proibito l’aggiungere di proprio capriccio alla S. Messa qualsiasi altra preghiera. Né si potrà tralasciare di dire dopo la Messa privata le tre Ave Maria colla salve Regina, e gli Oremus relativi se non quando sussegua una funzione strettamente collegata colla Messa medesima. Si ordina poi che tutti indistintamente recitano la giaculatoria “cor Iesu Sacratissimum” per tre volte, e si lascia ad libitum di chiudere col Dio sia benedetto.

Nessun sacerdote, fuori dei parroci e dei deputati dal Vescovo a fungere da cappellani nelle chiese sussidiarie e delle confraternite, può indire feste e funzioni in qualsiasi chiesa della diocesi, od invitare sacerdoti a celebrarvi la Santa Messa. Molto meno si può tollerare l’abuso introdotto che un laico senza mandato in iscritto o del Vescovo o del sacerdote addetto alla chiesa vada ad ingaggiare i sacerdoti per qualsiasi festa di chiese o di confraternite.

Deve essere cura particolare di ogni parroco il raccomandare la comunione frequente ed anche quotidiana, ed a questo fine celebrare la S. Messa ad ora comoda per i fedeli, anche nei giorni feriali, nella propria chiesa; avvertendo nella Domenica il popolo in quali giorni, ed in quali chiese, ed a che ora vi saranno le Sante Messe. Sarà poi cura del parroco di celebrare la Messa sempre ad ora fissa, e di aspettare ad uscire almeno cinque minuti dopo dato il cenno, affinché si raccolga la gente.

Le Sacre Specie devono rinnovarsi assolutamente ogni otto giorni, né in alcun caso si potranno lasciare oltre i 15.

La pisside si deve purificare di volta in volta: né si devono mescolare le particole vecchie colle nuove.

Tanto il calice come la patena devono avere la doratura interna in buono stato, e deve esser cura del parroco il farli ridorare non appena sia sciupata la doratura: e dicasi lo stesso della pisside e dell’ostensorio. Per la semplice ridoratura i vasi sacri non perdono la consacrazione.

L’interno del tabernacolo deve essere rivestito di seta bianca; e l’esterno munito di conopeo o in samis d’oro, od in seta del colore di rito.

Per la esposizione del SS. Sacramento si osservino le leggi liturgiche, e si ricordi che la esposizione privata cioè colla pisside dentro la porticina del tabernacolo aperta, si può fare anche più volte al giorno, senza licenza, purché vi siano alcune persone in chiesa, e siano accese almeno 4 candele.

Per la esposizione solenne devono accendersi almeno dodici candele, e l’ostensorio deve essere o d’argento, o di metallo argentato colla lunetta dorata, ed in buone condizioni.

La esposizione solenne si può fare senza licenza nel giorno del Corpus Domini e durante l’ottava, anche durante la S. Messa; negli altri tempi ci vuole la licenza del Vescovo. Noi permettiamo fin d’ora che si faccia tale esposizione in tutte le chiese parrocchiali ogni Domenica e festa di precetto, una volta al giorno. Lo permettiamo pure durante il  mese di Maggio e di Ottobre in quelle parrocchie dove vi è l’uso di fare la pratica del mese mariano, o del Rosario. Per altre funzioni sia ordinarie che straordinarie, o per farle in chiese non parrocchiali, occorre la licenza della Curia Vescovile.

Per il can. 1275, è fatto obbligo a tutte le chiese parrocchiali, e per quelle in cui si conserva il SS. Sacramento, di fare l’Orazione delle Quaranta Ore: quanto al tempo ed al modo ciascun parroco deve prendere accordi col Vescovo.

 

Della Confessione

 

1. Per dare validamente l’assoluzione dei peccati è necessaria la giurisdizione. I parroci hanno per l’officio la giurisdizione. I parroci hanno per l’officio loro la giurisdizione nel proprio territorio; similmente l’hanno gli economi spirituali, e quelli che sono delegati dal Vescovo a fungere l’officio di vicarii parrocchiali. Nella cattedrale ha giurisdizione per officio il canonico penitenziere. All’infuori della propria chiesa o del proprio territorio, per confessare è necessario il mandato del Vescovo.

2. Revocata qualunque consuetudine in contrario, nessuno ha facoltà di confessare le Religiose di qualunque genere sia professe che novizie, senza una particolare giurisdizione e licenza del Vescovo; a meno che esse non si presentino al confessionale in pubblica chiesa, dove possono essere assolte da chi ha facoltà di confessare in quel luogo.

3. I parroci e quelli che hanno cura d’anime sono obbligati per giustizia ad udire le confessioni di chi ragionevolmente lo richiede; ed in caso di necessità qualsiasi confessore: in pericolo di morte poi è tenuto a prestarsi qualunque sacerdote anche se non abilitato alle confessioni.

4.   Dalle censure non può assolvere se non chi ne ha la facoltà, o ex jure, o per delegazione. Le censure si dividono in 1. Scomuniche, 2. Interdetti, 3. Sospensioni.

 

A - Excomunicationes specialissimo modo reservatae

      (Scomuniche riservate in specialissimo modo)

 

5. La scomunica è specialissimo modo Apostolicae sedi reservata, quando la facoltà di assolverla non viene data dalla S. Sede mai a nessuno in modo ordinario, ma solo di volta in volta. Tali sono:

I. Qui species consecratas abiecerit vel ad malum finem abduxerit, aut retinuerit, est suspectus de heresi; incurrit in excomunicationem latae sententiae specialissimo modo Sedi Apostolicae reservatam etc. Can. 2320. (Colui che getta o porta via o ritiene per fine malvagio le specie consacrate è sospetto di eresia; incorre nella scomunica latae sententiae riservata “specialissimo modo” alla Santa Sede)

II. Qui violentas manus in Personam Romani Pontificis iniecerit etc. ... et est ipso facto vitandus. Can. 2343. (Chi colpisce o aggredisce in modo violento la persona del Pontefice romano ... è scomunicato vitando ipso facto-9

III. Absolvens vel fingens absolvere complicem in peccato turpi incurrit ipso facto in excommunicationem, specialissimo modo S. Sedi reservatam; idque etiam in mortis periculo, si alius sacerdos, licet non approbatus ad confessiones, sine gravi aliqua exoritura infamia et scandalo, possit excipere morientis confessionem, excepto casu quo moribundus recuset alii confiteri. Can. 2397. (Chi assolva o finga di assolvere il suo complice in un’azione turpe, incorre ipso fatto, nella scomunica riservata “specialissimo modo” alla Santa Sede; e ciò anche in pericolo di morte se un altro sacerdote benché non abilitato alla confessione, senza paura che nasca qualche grave infamia o scandalo, potesse ascoltare la confessione del moriente, escluso il caso in cui il moribondo rifiutasse di confessarsi con un altro)

IV. Confessarium, qui sigillum sacramentale directe violare praesumpserit, manet excomunicatio specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata. Can. 236. (Per chi osi violare direttamente il sigillo sacramentale, la scomunica rimane riservata in “specialissimo modo” alla Santa Sede)

 

B - Excomunicationes speciali modo reservatae

      (Scomuniche riservate in “speciali modo”)

 

Le scomuniche Speciali modo Apostolicae Sedi reservatae sono:

I.    Omnes a Christiana fide apostatae et omnes et singuli haeretici aut schismatici. Can. 2314. (Tutti gli apostati dalla fede cristiana e tutti gli ereti e gli scismatici)

II.  Opere publici juris facto, editores librorum apostatarum, haereticorum et schismaticorum, qui apostasiam, haeresim, schisma propugnant, itemque eosdem libros aliosve per apostolicas litteras nominatim proibitos defendentes aut scienter sine debita licentia legentes vel retinentes. Can. 2318.(Gli editori dei libri degli apostati, degli eretici e dei sismatici, che sostengono l’apostasia, l’eresia, lo scisma e allo stesso modo coloro che difendono gli stessi libri messi all’indice o li leggono consapevolmente o li ritengono senza debita licenza)

III. Ad ordinem sacerdotalem, non promotus, si Missae celebratione, simulaverit aut sacramentalem confessionem exceperit. Can. 2322. (Coloro che, non essendo sacerdoti, attentino a celebrare la messa o a udire la confessione)

IV. Omnes et singuli cuiuscunque gradus status seu conditionis, etiam regalis, episcopalis, vel cardinalitiae fuerint, a legibus, decretis, mandatis Romani Pontificis pro tempore existentis ad universale Concilium appellantes sunt suspecti de haeresi; et ipso facto contrahunt excomunicationem Sedi Apostolicae speciali modo reservatam. Can. 2332. (Tutti coloro che di ciascun ordine, grado o condizione, anche regale, episcopale e cardinalizia, appellino al Concilio Ecumenico dalle leggi, dai decreti, dai mandati del Papa, in carica, sono sospetti di eresia e ipso fatto incorrono nella scomunica riservata “speciali modo” alla Santa Sede)

V. Recurrentes ad laicam potestatem ad impediendas litteras vel acta quaelibet a Sede Apostolica vel ab ejusdem legatis profecta, eorumve promulgationem vel executionem directe vel indirecte prohibentes, aut eorum causa sive eos ad quos pertinent litterae vel acta, sive alios, laedentes vel perterrefacientes. Can. 2333. (Coloro che ricorrono all’autorità laica per impedire qualsiasi atto della Santa Sede o dei suoi legati o che proibiscano direttamente o indirettamente la promulgazione o la esecuzione degli atti stessi o quelli che danneggino o intimoriscano sia coloro a cui competono gli atti, sia gli altri)

VI. Qui leges, mandata, vel decreta contra libertatem aut jura ecclesiae edunt. (Coloro che facciano, promulghino leggi e decreti contro la libertà e il diritto della Chiesa)

VII. Qui impediunt directe vel indirecte exercitium jurisdicionis ecclesiasticae sive interni sive externi fori, ad hoc recurrentes ad quamlibet laicalem potestatem. Can. 2334. (Coloro che impediscano direttamente o indirettamente l’esercizio della giurisdizione ecclesiastica sia del Foro interno, sia del Foro esterno, con il ricorso alle autorità laiche)

VIII. Si quis contra praescriptum can. 120 ausus fuerit and judicem laicum trahere aliquem ex S. R. E. Cardinalibus vel Legatis Sedis Apostolicae, vel Officialibus maioribus Romanae Curiae ob negotia ad eorum munus pertinentia, vel. Ordinarium proprium, contrahit ipso facta excommunicationem Sedi Apostolicae reservatam speciali modo. Can 2341. (Chi, contro la prescrizione del Can. 120, ardisca trarre al Foro secolare un Cardinale o nunzio della Santa Sede o ufficiale maggiore della Curia romana per affari inerenti al loro ufficio, oppure il proprio Ordinario incorre ipso facto nella scomunica riservata “speciali modo” alla Santa Sede)

IX. Qui violentas manus iniecerit in personam S.R.E. Cardinalis, vel legati Romani Pontificis; vel Patriarchae, Archiepiscopi, vel Episcopi etiam, titularis tantum. Can 2343. (Il violento percussore di un Cardinale o legato del Pontefice; o Patriarca, o Arcivescovo o Vescovo anche soltanto titolare)

X. Usurpantes vel detinentes per se vel per alios bona aut jura ad Ecclesiam Romanam pertinentia. Can 2345. (Coloro che usurpino o detengano per sé o per altri beni e diritti riservati alla Santa Chiesa)

XI. Omnes fabricatores vel falsarii litterarum, decretorum vel rescriptorum Sedis Apostolicae vel iisdem litteris, decretis vel rescriptis scientes utentes. Can. 2360. (Tutti coloro che inventino o falsifichino atti, decreti rescritti della Santa Sede o scientemente si servano di tali apocrifi)

XII. Si quis per seipsum vel per alios confessarium de sollicitationis crimine apud Superiores falso denuntiaverit, ipso facto incurrit in excommunicationem speciali modo Sedi Apostolicae reservatam, a qua nequit ullo in casu absolvi, nisi falsam denuntiatione, formaliter retractaverut, et damna, si qua inde secuta sint, pro viribus reparaverit, imposita insuper gravi ac diuturna poenitentia, firmo praescripto can. 894, (hoc peccatum ratione sui est reservatum S. Sedi). (Chi per se stesso o per altri tassamente denunzi al superiore di sollecitazione un confessore, ipso facto incorre nella scomunica riservata in “speciali modo” alla Santa Sede, della quale non può in alcun modo essere assolto se non ritratterà formalmente la falsa denuncia, e riparerà secondo i suoi mezzi i danni che ne siano eventualmente seguiti; inoltre gli sarà assegnata una grave e lunga penitenza; si confronti Can. 894) (questo peccato è riservato alla Santa Sede a suo criterio)

 

C - Excommunicationes S. Sedi simpliciter reservatae

     (Scomuniche riservate “sempliciter” alla Santa Sede)

 

I.    Quaestum facientes ex indulgentiis. Can. 2327. (Chi cerchi di trarre lucro materiale dalle indulgenze)

II.  Nomen dantes sectae massonicae aliisve eiusdem generis associationibus, quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur. Can. 2335. (Chi si ascriva alla massoneria o a simili sette segrete che sono contro la Chiesa e lo Stato)

III. Absolvere praesumentes sine debita facultate ab excommunicatione latae sententiae specialissimo vel speciali modo Sedi Apostolicae reservata. Can. 2337. (Chi assolva senza debita facoltà dalle scomuniche latae sententiae, riservate in modo speciale o specialissimo alla Santa Sede)

IV. Impendentes quodvis auxilium vel favorem excommunicato vitando in delicto propter quod excommunicatus fuit; itemque clerici scienter et sponte in divinis cum eodem communnicantes et ipsum in divinis officiis recipientes. Can 2338. (Chi dia aiuto o favore ad uno scomunicato vitando nella colpa per la quale fu scomunicato; allo stesso modo i chierici che scientemente comunicano  in  divinis con lo stesso o che lo ammettano agli uffici divini)

V. Si quis alium a proprio Ordinario Episcopum, etiam mere titularem, vel Abbatem aut Praelatum nullius, vel aliquem ex majoribus religionum juris pontificii Superioribus, contra praescriptum can. 120, ad judicem laicum trahere ausus fuerit. Can. 2341. (Chi contro quanto stabilito dal Can. 120 ardisca trarre al Foro laico un Vescovo, anche semplicemente titolare o abate o prelato nullius o un altro superiore maggiore di religioni di diritto pontificio)

VI. Clausuram monialium violantes, cuiuscumque generis aut conditionis vel sexus sint, in earum monasteria sine legitima licentia ingrediendo, pariter eos introducentes vel admittentes. Can. 2342. (Chi di qualsiasi condizione o genere o sesso sia,  violi la clausura delle monache, entrando nei loro monasteri senza legittima licenza, allo stesso modo introducendo o ammettendo altre persone)

VII. Mulieres violantes regularium vivorum clausuram et Superiores aliique, quicumque ii sint, eas cuiuscunque aetatis introducentes vel admittentes. (Le donne che violino la clausura dei regolari e gli altri superiori, chiunque essi siano, che introducano o ammettano donne di qualsiasi età)

VIII. Moniales e clausura illegitime exeuntes contra praesciptum Can. 601. (I monaci che escono illegittimamente dalla clausura, contro quanto prescritto in Can. 601)

IX. Si quis bona ecclesiastica cuiuslibet generis, sive mobilia sive immobilia, sive corporalia, sive incorporalia per se vel per alios in proprios usus convertere et usurpare praesumpserit aut impedire ne eorundem fructus seu redditus ab iis ad quos jure pertinent, percipiantur, excommunicationi tamdiu subiaceat, quandiu bona ipsa integre restituerit, praedictum impedimentum removerit, ac deinde a Sede Apostolica absolutionem  impetraverit. Can. 2346. (Chi da solo o tramite altri attenti a volgere a proprio vantaggio e a usurpare i beni ecclesiastici, sia mobili che immobili, sia corporali che spirituali o cerchi di impedire che i frutti e le rendite degli stessi beni siano goduti da coloro ai quali spettano di diritto, incorre nella scomunica finché non restituisca gli stessi beni integralmente, non rimuova l’impedimento predetto e, quindi, non ottenga l’assoluzione dalla Sede Apostolica)

X. Duellum perpetrantes aut simpliciter ad illud provocantes vel ipsum acceptantes vel quamlibet operam aut favorem praebentes, nec non de industria spectantes illudque permittentes vel quantum in ipsis est non prohibentes, cuiuscunque dignitatis sint. Can. 2351. (I duellanti o i loro complici e fautori, di qualsiasi grado siano)

XI. Clerici in sacris constituti vel regulares aut moniales post votum solemne castitatis, itemque omnes cum aliqua ex praedictis personis matrimonium etiam civiliter tantum contrahere praesumentes. Can. 2388. (I chierici insigniti di un ordine sacro  o i regolari o le monache dopo il voto solenne di castità, e similmente tutti coloro che con una delle persone predette attentino di contrarre matrimonio anche solo civilmente)

XII. Delictum perpetrantes simoniae in quibuslibet officiis, beneficiis aut dignitatibus ecclesiasticis. Can. 2392. (Chi si renda reo di simonia in qualsiasi dignità ecclesiastica, beneficio o ufficio)

XIII. Vicarius Capitularis aliive  omnes tam de capitulo, quam extranei, qui documentatum quodlibet ad Curiam episcopalem pertinens sive per se sive alium subtraxerint vel celaverint vel dextuxerint vel substantialiter immutaverint. Can. 2405. (Il Vicario Capitolare e tutti gli altri tanto appartenenti al capitolo, quanto estranei, che sottraggano, distruggano, o alterino, sia da soli, sia tramite un altro, sedi vacanti, documento della curia diocesana)

 

Excommunicationes Ordinario reservatae (Scomuniche riservate all’Ordinario)

 

I.    Qui matrimonium ineunt coram ministro acatholico contra praescriptum can. 1063. (Coloro che contraggono matrimonio religioso dinanzi ad un ministro di culto acattolico, contro quanto prescritto in Can. 1.063)

II.  Qui matrimonio uniuntur cum pacto explicito vel implicito ut omnis vel aliqua proles educetur extra catholicam Ecclesiam (Coloro che si uniscono in matrimonio con patto esplicito o implicito che tutti i figli o qualcuno di essi ricevano una educazione acattolica)

III. Qui scienter liberos suos acatholicis ministris baptizandos offerre paesumunt. (Chi scientemente dia i figli da battezzare a ministri acattolici)

IV. Parentes vel parentum lacun tenentes qui liberos in religione acatholica educandos vel instituendos scienter tradunt ... Can. 2319 (I genitori o chi ne fa le veci che scientemente diano da educare i propri figli con educazione acattolica)

V. Qui falsas reliquias, conficit aut scienter vendit, distribuit vel pubblicae renerationi exponit. Can. 2326. (Chi inventi o scientemente venda, distribuisca, esponga al culto false reliquie)

VI. Qui in personam clericorum Episcopis inferiorum vel utriusque sexus religiosorum violentas manus iniecerit ... Can. 2343. (Il violento percussore di chierici o religiosi di qualsiasi sesso)

VII. Procurantes abortum, matre non excepta, effectu secuto... Can. 2350. (Chi procuri aborto, non esclusa la madre, ove questo segue effettivamente)

VIII. Religiosus apostata a religione, ipso jure incurrit in escommunicationem proprio Superiori maiori vel si religio sit laicalis aut non exempta, Ordinario loci in quo commoratur reservatam ... Can. 2385. (Il religioso apostata dalla religione incorre immediatamente nella scomunica riservata al proprio superiore maggiore se l’ordine è esente o se non è esente all’ordinario del luogo in cui dimora)

IX. Professi votorum simplicium perpetuorum tam in ordinibus quam in congregationibus religiosis, itemque omnes cum aliqua ex praedictis personis matrimonium etiam civiliter tantum contrahere praesumentes ... Can. 2388. (Coloro che presumono contrarre matrimonio anche solo civilmente dopo la professione semplice o perpetua sia negli ordini che nelle congregazioni religiose, similmente tutti coloro che attentino a quanto sopra con una delle persone predette)

 

Excommunicationas nemini reservatae (Scomuniche “nemini reservatae”)

 

I.    Auctores et editores qui sine debita licentia Sacrarum Scripturarum libros vel eearum adnotationes aut commentarios imprimi curant. Can. 2318. (Gli autori e gli editori che senza dovuta licenza pubblicano edizioni della Sacra Scrittura e di quella note e commenti)

II.  Qui ausi fuerint mandare seu cogere tradi ecclesiasticae sepolturae infideles, apostatas a fide, vel haereticos, schismaticos, aliosve sive excommunicatos sive interdictos. Can. 2339. (Qui costringa a dare sepoltura ecclesiastica all’infedele, apostata, eretico, scismatico, scomunicato, interdetto)

III. Si in alienandis bonis ecclesiasticis beneplacitum Apostolicum, in canonibus sacris praescriptum, fuerit scienter praetermissum, omnes quovis modo reos sive dando sive recipiendo sive consensum praebendo, manet paeter alias poenas a jure statutas, excommunicatio nemini reservata. Can. 2347. (Chi scientemente aliena i beni ecclesiastici senza il beneplacito apostolico, richiesto nei canoni sacri, in qualsiasi modo colpevole, sia che dia o accetti o offre il consenso, oltre alle altre pene stabilite dal diritto, incorre nella scomunica “nemini reservatae”)

IV. Omnes, qualibet etiam dignitate fulgentes, qui quoquo modo cogant sive virum ad statum clericalem amplectendum, sive virum aut mulierem ad religione, ingrediendam vel ad emittendam religiosam professionem tam solemnem quam simplicem, tam perpetuam quam temporariam. Can. 2352. (Tutti qualunque autorità abbiano, che, in ogni modo, obblighino alcuno al chiericato o un uomo o una donna alla religione o alla professione religiosa, sia solenne che semplice, sia perpetua che temporanea)

V. Fidelis qui scienter omiserit eum, a quo sollicitatus fuerit, intra mensem denuntiare (loci Ordinario, vel S. Congregationi S. Officii) incurrit in excommunicationem latae sententiae nemini reservatam; non absolvendus nisi postquam obligationi satisfacerit aut se satisfacturum serio promiserit. Can. 2368. (Il fedele che scientemente ometta la denuncia del sollecitante entro un mese, (o all’Ordinario del luogo o alla S. Congregazione del S. Ufficio) incorre nella scomunica latae sententiae “nemini reservata”; non deve essere assolto se non dopo che abbia soddisfatto l’obbligo o abbia promesso solennemente di farlo)

 

Suspensiones ipso facto incurrendae (Incorrono nella sospensione “ipso facto”)

 

I. Si quis non obtenta ab Ordinario loci licentia, ausus fuerit ad judicem laicum trahere aliam personam privilegio fori fruentem (quae non sit Cardinalis vel Legatus S. Sedis, vel Officialis major Romanae Curiae, vel Ordinarius, vel Episcopus, vel Abbas nullius, vel Superior majore Religionum juris pontificii) si sit clericus, incurrit ipso facto in suspensionm, ab officio reservatam Ordinario Can. 2341. (Chi senza la licenza dell’Ordinario del luogo ardisca trarre avanti un giudice laico una persona che gode del privilegio del Foro (che non sia Cardinale o Legato della Santa Sede o Ufficiale Maggiore della Curia Romana o Ordinario o Vescovo o Abate nullius o Superiore maggiore delle religioni del diritto pontificio), nel caso che sia un chierico, incorre ipso facto nella sospensione dall’ufficio riservata all’Ordinario)

II. Sacerdos qui sine necessaria jurisdictione praesumpserit sacramentales confessiones audire, est ipso facto suspensus a divinis; qui vero a peccatis reservatis absolvere, ipso facto suspensus est ab audiendis confessionibus. Can 2366. (Il Sacerdote che senza necessaria giurisdizione osi ascoltare confessioni sacramentali è ipso facto sospeso a divinis; chi poi osi assolvere da peccati riservati, ipso facto sospeso dal confessre)

III. Espiscopus aliquem consecrans in Episcopum, Episcopi, vel loco Episcoporum, presbyteri assistentes, et qui consecrationem  recipit sine Apostolico mandato ipso jure suspensi sunt, donec Apostolica Sedes eos dispensaverit. Can. 2370. (Il Vescovo che consacra a un altro Vescovo o i Vescovi assistenti o, in luogo dei Vescovi, i presbiteri che assistono, e chi riceve la consacrazione senza mandato Apostolico sono sospesi ipso iure, finché la Sede Apostolica li dispenserà)

IV. Omnes etiam episcopali dignitate aucti, qui per simoniam ad ordines scienter promoverint vel promoti fuerint aut alia sacramenta ministraverint vel receperint, sunt suspecti de haeresi, clerici praeterea suspensionem incurrunt Sedi Apostolicae reservatam. Can. 2371. (Tutti coloro che, anche se rivestiti di dignità episcopale, per simonia abbiamo promosso scientemente agli ordini sacri o siano stati promossi o abbiano amministrato o ricevuto altri sacramenti, sono sospetti di eresia, ed anche i chierici)

V. Suspensionem a divinis, Sedi Apostolicee reservatam, ipso facto incurrunt qui recipere ordines praesumunt ab excommunicato vel suspenso vel interdicto post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam, aut a notorio apostata, haeretico, schismatico; qui vero bona fide a quopiam eorum sit ordinatus exercitio careat ordinis sic recepti donec dispensetur. Can. 2372. (Incorrono ipso facto nella sospensione a divinis riservata alla Santa Sede chi di persona riceve ordini da uno scomunicato o sospeso o interdetto dopo sentenza dichiaratoria e condannatoria o da un apostata, eretico, scismatico riconosciuto tale; chi inoltre in buona fede sia stato ordinato da uno di quelli, sia privato dell’esercizio dell’ordine ricevuto in quel modo, finché sia dispensato)

VI. Clericus qui in manus laicorum officium, beneficium aut dignitatem ecclesiasticam resignare praesumpserit, ipso facto in suspensionem a divinis incurrit. Can. 2400. (Il chierico che presuma rinunciare in mano di laici un ufficio o un beneficio o la carica ecclesiastica, è sospeso a divinis ipso facto)

VII. Vicarius capitularis concedens litteras dimissorias pro orindatione (infra annum a sede vacante et sine Capituli consensu) ipso facto subiacet suspensioni a divinis. Can. 2409. (Il Vicario capitolare che conceda illegittimamente le dimissioni dall’ordinazione (dopo un anno dalla sede vacante e senza consenso del capitolo) ipso facto incorre nella sospensione a divinis)

 

Casi Riservati in Diocesi

 

I casi riservati nella nostra diocesi rimangono come già erano fissati in numero di tre, e precisamente:

I. Homicidium voluntarie patratum et consummatum (Omicidio volontariamente compiuto e consumato).

II. Lenocinium parentum in filiam (Il lenocinio dei genitori sulla figlia).

III. Falsa accusatio criminis in materia turpi contra sacerdotem (La falsa accusa di crimine in materia turpe contro un sacerdote).

Si osservino le seguenti norme stabilite dal diritto:

a) La facoltà di assolvere dai casi riservati in diocesi spetta per diritto al Canonico Penitenziere; ed abitualmente si concede a tutti i Capi di Congregazione, ed a chi è stato delegato a farne le veci; aggiuntavi anche la facoltà di subdelegare “toties quoties” i confessori della loro congregazione, ogniqual volta nei casi determinati a loro ricorrano.

b) Per diritto possono assolvere tanto i parroci quanto coloro che in qualsiasi modo ne sostituiscono l’ufficio, per tutto il tempo utile all’adempimento del precetto pasquale, dai casi che l’ordinario si è riservati; la stessa facoltà hanno i missionari durante le missioni al popolo.

c) La stessa facoltà, oltre che nei tempi sopra stabiliti, si concede anche dal giorno 15 dicembre a tutto 7 gennaio, a tutti i confessori approvati in diocesi, ed a coloro che fossero invitati dai parroci muniti di speciale facoltà di aiutare per le confessioni.

d) Durante i due tempi sopra determinati, si concede anche a tutti i confessori sopra nominati la facoltà di assolvere da tutte le censure che per diritto sono riservate all’Ordinario.

d) Cessa ogni riserva: 1) Quando si confessano sia gli ammalati che non possono uscire di casa, come gli sposi in occasione di contrarre matrimonio; 2) Nel caso determinato in cui il superiore negasse la facoltà richiesta pel caso stesso; o non si potesse chiedere la facoltà senza grave incommodo del penitente, o senza pericolo di violazione del sigillo sacramentale. 3) Fuori dal territorio del riservante, anche se il penitente si fosse recato colà unicamente per avere l’assoluzione.

 

Dell’olio Santo

 

I. In caso di necessità, o di licenza almeno ragionevolmente presunta dal parroco o dall’Ordinario, qualunque sacerdote può amministrare questo sacramento. Fuori di necessità, il ministro ordinario è il parroco del luogo dove abita l’infermo, salvo ciò che prescrivono i canoni 397 e 514. (riguarda il Vescovo malato, ed i membri delle comunità religiose).

II. Non si può amministrare se non a chi o per infermità o per vecchiaia si trovi in pericolo di morte né si può iterare nella stessa malattia. Quando si dubita se l’infermo abbia raggiunto l’uso di ragione; o se sia morto, lo si dà sotto condizione. Non si può dare a chi impenitente, si ostina in manifesto peccato mortale: ché se ciò fosse dubbio, lo si conferirà sotto condizione; a quegli infermi poi che quand’erano sani di mente lo richiedessero, anche implicitamente, o verisimilmente l’avrebbero richiesto, anche se poi uscirono di mente o di sensi, lo si conferisce assolutamente. (can. 938-44).

III. L’Olio Santo si deve diligentemente custodire in vaso d’argento o di stagno, in luogo pulito e decentemente ornato; e non in casa, se non per grave causa riconosciuta dal Vescovo (can. 946).

IV. Le unzioni si facciano a norma del rituale Romano, ma si ometta sempre l’unzione ai reni; e per qualsiasi ragionevole causa si può omettere anche l’unzione ai piedi. In caso di necessità basta un’unica unzione in fronte, colla prescritta forma più breve salvo l’obbligo di supplire le singole unzioni nel caso che cessi il pericolo. Fuori del caso di grave necessità le unzioni sul malato si devono fare colle mani, senza adoperare alcun istromento. (can. 947).

 

 

 

Del Matrimonio

 

            La promessa di matrimonio, anche se bilaterale o sponsalizia, è invalida, anche in coscienza, se non è fatta in iscritto sottoscritto dalle parti e o dal Parroco o dall’Ordinario del luogo, od almeno da due testimoni. Che se una delle parti o tutte e due non sanno scrivere, o non possono; bisogna dichiararlo nella scrittura, ed aggiungere un altro testimonio che firmi o col parroco o coll’Ordinario, o coi due testimoni di cui sopra. Per altro, quantunque la promessa sia valida, né alcuna ragione vi sia che scusa dall’adempierla, non è titolo sufficiente per costringere alla celebrazione del matrimonio: ma da soltanto diritto alla riparazione dei danni che mai vi fossero. (can. 1017).

Il Parroco a cui spetta di assistere al matrimonio, a tempo opportuno deve prima investigare se nulla osti a contrarlo; e perciò deve interrogare separatamente gli sposi:

I. Se conoscano esistere alcun impedimento al loro matrimonio?

II. Se diano liberamente il loro consenso, o siano spinti a farlo contro volontà?

III. Se siano sufficientemente istruiti nella Dottrina Cristiana? (Se questa domanda per la qualità delle persone sembri inutile, la si ometta).

IV. Se siano battezzati in parrocchia dove contrar vogliono matrimonio, oppure se essendo stati battezzati in altra Parrocchia hanno portato con sé il certificato di battesimo? (si esiga l’attestato autentico di battesimo rilasciato dal parroco in data recente).

V. Se siano cresimati? (in caso negativo si esiga possibilmente che si cresimino).

VI. Nel caso che l’uno o l’altro siano vedovi si richieda il certificato del coniuge defunto, rilasciato dal parroco del luogo dove è morto. Di tutte queste domande e delle relative risposte si faccia un processo verbale, sottoscritto dal parroco e dalle parti, se sanno scrivere; e dopo eseguite le pubblicazioni, si trasmetterà alla Curia insieme col risultato di queste.

VII. Le pubblicazioni si devono fare dal parroco proprio degli sposi, cioè della parrocchia nel cui territorio hanno il domicilio; e si devono fare per tre successivi giorni di Domenica, o festa di precetto, in Chiesa, durante la Messa, o durante le funzioni di maggior concorso.

Nessun parroco faccia le pubblicazioni, se prima non ha ricevuto il mandato della Curia Vescovile; e si attenga fedelmente a ciò che in esso mandato è prescritto.

Se uno dei due nubendi, dopo l’età della pubertà, ha dimorato per sei mesi altrove, il parroco esponga la cosa all’Ordinario, che giudicherà se si debbano fare anche in quel luogo le pubblicazioni, o si debba provvedere altrimenti. Che se il tempo di dimora fuori di parrocchia sia stato anche più breve, ma vi sia qualche sospetto di impedimento contratto, il parroco ne informi il Vescovo, e stia alle sue decisioni.

Qualora gli sposi richiedano la dispensa dalle pubblicazioni, il parroco deve nella domanda che fa alla Curia esporre chiaramente i motivi; e stare alle decisioni di Mons. Vescovo, il quale potrà sostituire a quelle la affissione alle porte della Chiesa, dei nomi dei contraenti per lo spazio di otto giorni dentro ai quali cadano due feste di precetto.

Il parroco che ha fatto le pubblicazioni di matrimonio che non è del suo territorio, deve subito dare informazione dell’esito al parroco che deve assistere al matrimonio.

Compiute le pubblicazioni e tutte le pratiche necessarie, il parroco non assista al matrimonio, se prima non ha prova che sono già state iniziate le pratiche per l’atto civile; e, quando il Vescovo l’avesse imposto, non sia stato compiuto l’atto civile stesso.

Non si celebri il matrimonio se non sono prima trascorsi tre giorni dall’ultima pubblicazione.

Se dopo l’ultima pubblicazione trascorrono sei mesi senza che si celebri il matrimonio, bisogna ripeterle, o chiederne al Vescovo la dispensa.

Se si scopre qualche impedimento, se ne informi immediatamente il Vescovo, che provveda per la dispensa; se sorge il dubbio di qualche impedimento, si interroghino con giuramento almeno due testimoni degni di fede, e se del caso i nubendi stessi; e si riferisca la cosa all’Ordinario.

 

Impedimenti Impedienti il Matrimonio

 

1. Il voto semplice di veriginità. 2. Il voto di castità perfetta. 3. Il voto di non sposarsi. 4. Il voto di ricevere gli Ordini sacri. 5. Il voto di abbracciare lo stato religioso. 6. La cognazione legale sorta dall’adottare i figli, dove per legge civile essa rende illecite le nozze. 7. La mista religione.

Si devono inoltre dissuadere i fedeli dal contrarre matrimonio con coloro che apertamente hanno rinunziato alla fede cattolica, oppure sono ascritti a qualche setta condannata dalla Chiesa; non può il parroco assistere a tali matrimoni se non dopo averne consultato l’Ordinario, il quale lo potrà permettere solo per grave causa, e dopo che si abbia provveduto alla cattolica educazione della prole, ed a togliere il pericolo di perversione dell’altro coniuge.

Se un pubblico peccatore, od uno che sia doteriamente colpito da censura, si rifiuta di confessarsi e di riconciliarsi colla Chiesa prima del matrimonio, il parroco non si presti ad assistervi se prima non ha consultato possibilmente l’Ordinario, e purché vi sia grave causa di farlo.

 

Impedimenti dirimenti il Matrimonio

 

I. L’età. (L’uomo prima dei sedici anni compiuti, e la donna prima dei quattordici parimente compiuti non possono contrarre validamente matrimonio).

II. Impotentia antecedente e perpetua sia per parte dell’uomo che della donna, sia nota all’altra parte, sia no; sia assoluta che relativa.

III. Il vincolo del matrimonio antecedente anche se non consumato, “salvo privilegio fidei”.

IV. Il non essere una delle parti battezzata.

V. L’Ordine sacro e la solenne professione religiosa.

VI. Il Matrimonio contratto fra il rapitore e la rapita a tale scopo, finché la donna sta in potere del rapitore è nullo. E’ equiparata al ratto la violenta detenzione della donna nel luogo ove essa dimora, o dove liberamente è andata, a scopo di matrimonio.

VII. Impedimentum criminis - a) E’ nullo il matrimonio contratto fra chi durante il legittimo matrimonio ha commesso adulterio con promessa reciproca di sposare la complice, oppure con attentato di matrimonio per solo atto civile, ed il complice stesso.

E’ parimenti nullo il matrimonio contratto fra due che durante un antecedente valido matrimonio hanno commesso adulterio, ed uno dei due ha commesso il coniugicidio.

E così pure è invalido il matrimonio fra due che fisicamente o moralmente cooperarono a dar morte al coniuge.

VIII. La Consanguinità in linea retta dirime il matrimonio fra tutti gli ascendenti e fra tutti i discendenti, sia legittimi che naturali.

In linea collaterale il matrimonio è invalido, fino al terzo grado inclusivo, in modo però che l’impedimento si moltiplica tante volte, quante si moltiplica lo stipite comune.

Non si permetta il matrimonio, se insorge qualche dubbio che le parti siano consanguinee in qualche grado di linea retta, o in primo grado di linea collaterale.

IX. L’Affinità in linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado; in linea collaterale fino al secondo grado inclusivo.

L’impedimento di affinità si moltiplica: a) Col moltiplicarsi dell’impedimento di consanguinità da cui deriva. b) Col successivo contrarre matrimonio con un consanguineo del coniuge defunto.

X. L’impedimento di pubblica onestà nasce dal matrimonio invalido, sia consumato o no; e dal pubblico o notorio concubinato. Esso rende nullo il matrimonio in primo e secondo grado di linea retta tra l’uomo e i consanguinei della donna e viceversa.

XI. La cognazione spirituale impedisce il matrimonio e lo rende nullo soltanto fra il battezzante ed il battezzato, e fra il battezzato ed il padrino.

XII. La cognazione legale che sorge dall’adozione rende nullo canonicamente il matrimonio fra coloro che per legge civile sono tenuti inabili a contrarlo.

XIII. La clandestinità rende nullo il matrimonio che non sia contratto dinnanzi al parroco, od all’Ordinario, oppure ad un sacerdote da loro delegato ed almeno due testimoni: o fuori del territorio del parroco o dell’Ordinario che assiste o delega.

XIV. L’errore circa la persona rende nullo il matrimonio; l’errore circa la qualità, anche se dà causa al contratto, rende nullo il matrimonio solo nel caso che ridondi nell’errore di persona; o nel caso che una persona libera contragga con persona che crede libera, mentre è schiava di schiavitù propriamente detta.

XV. E’ invalido il matrimonio contratto per violenza o per grave timore estrinsecamente ed ingiustamente incusso, per liberarsi dal quale uno sia costretto a contrarre matrimonio.

XVI. La condizione posta e non ritrattata, pel futuro matrimonio, se è contraria alla sostanza del matrimonio stesso, lo rende invalido.

Gli impedimenti sono o di grado minore o di grado maggiore.

Sono di grado minore: a) La consaguinità in terzo grado di linea collaterale; b) l’affinità in secondo grado di linea collaterale; c) La pubblica  onestà in secondo grado; d) La cognazione spirituale; e) il Crimen ex adulterio, con promessa o attentato matrimonio anche per solo atto civile.

Tutti gli altri impedimenti sono di grado maggiore.

 

 

 

Dispensa dagli impedimenti

 

In pericolo urgente di morte, gli Ordinarii dei luoghi per provvedere alle coscienze, e legittimare, se del caso, la prole, possono dispensare i proprii sudditi dovunque si trovino, ed anche i non sudditi attualmente dimoranti nel proprio territorio, sia dalla forma che si deve osservare nella celebrazione del matrimonio, sia da tutti e singoli gli impedimenti di diritti ecclesiastico, sia pubblici che occulti, anche molteplici; eccettuati gli impedimenti derivanti dal sacro ordine del presbiterato, e dall’affinità in linea retta dopo consumato il matrimonio, tolto lo scandalo, e se si tratta di dispensa sulla disparità di culto, o sulla mista religione, prestate dalle parti le cauzioni del caso.

Nelle stesse circostanze di cui sopra, e solo per i casi in cui non sia possibile neppure ricorrere all’ordinario, ha la stessa facoltà di dispensare anche il parroco, od il sacerdote chiamato d’urgenza quando non si può avere il parroco che assista al matrimonio. Nello stesso urgente pericolo di morte gode delle stesse facoltà anche il confessore, ma solo pel foro interno nell’atto della sacramentale confessione.

Quando l’impedimento si scoprisse allorché tutto è preparato per le nozze e non si potesse protrarre la celebrazione del matrimonio senza probabile pericolo di grave male, l’Ordinario del luogo colle clausole espresse di sopra, può dispensare dagli impedimenti sopra enumerati. Questa facoltà vale anche per la convalidazione di un matrimonio già contratto, quando vi sia lo stesso pericolo nel ritardo, né basti il tempo per ricorrere alla S. Sede.

Nella stessa ristrettezza di circostanze hanno la stessa facoltà il parroco, od il sacerdote di cui sopra si è parlato, ma solo per i casi occulti, nei quali non si faccia tempo di ricorrere all’Ordinario, o vi sia pericolo di violazione del segreto.

Il parroco, od il sacerdote che nei casi di cui sopra ha dispensato in foro esterno, deve tosto darne avviso all’Ordinario del luogo, e farne menzione nel libro dei matrimoni.

Deve essere cura del parroco che gli sposi ricevano la benedizione solenne, la quale si può dare anche dopo lungo tempo da che sono sposati, ma soltanto nella Messa, osservata la speciale rubrica, e fuori del tempo feriato. Tale benedizione può darla, o per sé o per altri, soltanto quel sacerdote che validamente e lecitamente può assistere al matrimonio.

Celebrato che sia il matrimonio, il parroco, o chi ne fa le veci, deve quanto prima scrivere nel libro dei matrimoni i nomi degli sposi e dei testimoni, il luogo ed il giorno del celebrato matrimonio, e tutto il resto secondo il modulo stabilito dal Rituale e dal Vescovo, anche se il matrimonio fosse stato celebrato da un altro; e di più deve farne annotazione nel libro dei battezzati. Che se l’uno e l’altro degli sposi è stato battezzato altrove, deve o per sé o per mezzo della Curia, trasmetterne la notizia al parroco di quel luogo.

Nei luoghi e nelle circostanze in cui il matrimonio sia stato celebrato senza l’assistenza del sacerdote, gli sposi ed i testimoni sono tenuti in solido a far inscrivere quanto prima nei registri matrimoniali del luogo il celebrato matrimonio.

 

Del duplicato dei registri Parrocchiali

 

In forza del Canone 470, § 3, ogni parroco è tenuto alla fine di ogni anno a trasmettere alla Curia una copia autentica di tutti i registri i parrocchiali, escluso lo stato d’anime. In adempimento di questa legge, nel prossimo mese di Ottobre si troveranno in Curia i moduli stampati, che ciascun parroco dovrà ritirare e riempire, e dentro il Gennaio ritornare alla Curia stessa.

 

Della applicazione delle Messe pro populo

 

Tutti i parroci e gli Economi Spirituali sono tenuti ad applicare la Messa pro populo, in tutte le Domeniche o feste di precetto anche soppresse. Il parroco che oltre alla propria parrocchia ne tiene un’altra in economia, nei giorni prescritti soddisfa alla sua obbligazione, applicando una sola Messa per embedue i popoli. Resta per altra stabilito che per la seconda Messa binata nessuno può ricevere elemosina ed è tenuto ad applicarla ad mentem Episcopi in bonum seminarii (secondo la intenzione del Vescovo a vantaggio del seminario)).

Siccome poi nella nostra diocesi esistono patti speciali colla S. Sede, sia riguardo il Seminario diocesano che quello regionale, riguardanti le Messe pro populo; così ogni parroco ed economo spirituale applicherà tutte le Messe a cui è tenuto, e quelle binate justa mentem Episcopi (secondo l’intenzione del Vescovo): e penserà il Vescovo a fare l’intenzione o per il popolo, o per chi si deve.

Ai parroci e ai sacerdoti che assistono gli infermi è concessa dal diritto la facoltà di impartire la benedizione Papale con indulgenza plenaria in articulo mortis secondo la formola del Rituale.

Molte altre importantissime cose sono contenute nel nuovo Codice, che mi piacerebbe richiamarvi, o dilettissimi Fratelli; ma mi accorgo di essere stato già troppo lungo. Vi prego pertanto di voler leggere e rileggere con attenzione ed amore il Codice stesso, che ogni Sacerdote è in dovere di provvedersi quanto prima; poiché, come ben sapete, esso va in vigore il prossimo giorno di Pentecoste.

Di tutto quello che in questa lettera abbiamo voluto dirvi, voi spiegherete al popolo ciò che nella vostra prudenza crederete opportuno; avuto speciale riguardo alla istruzione religiosa ed alla amministrazione dei sacramenti.

Avvertirete poi i vostri figli spirituali che il tempo utile per la soddisfazione del precetto pasquale nella nostra diocesi va dal 10 marzo p.v. a tutto il 9 maggio; e che a cominciare da quest’anno, sono nuovamente di precetto le due feste: 1° di S. Giuseppe, al 19 marzo; 2° del Corpus Domini.

Ricorderete ancora che per benigna concessione della S. Sede, per tutto quest’anno perdurando le attuali difficili contingenze, vi è la dispensa tanto dall’astinenza che dal digiuno, fatta eccezione del Venerdì Santo, in cui bisogna digiunare e far di magro; e delle quattro tempora, nelle quali è tolta l’astinenza ma resta il digiuno.

 

* * *

 

Ed ora poche parole a tutti voi Fratelli e figli dilettissimi in Gesù Cristo!

La prova tremenda, a cui la nostra Patria diletta da tanto tempo è sottoposta non volge ancora al suo temine. Sacrifici ben duri ci sono imposti da un dovere sacro ed imperioso, che se ci costano amarezze e lagrime, sono però registrati a caratteri d’oro nel libro di Dio. Ed il Signore giusto estimatore di ogni pensiero ed affetto, che ha promesso di retribuire anche un bicchier d’acqua dato in suo nome, e che è più sollecito delle nostre sorti di quello che nol sia una madre de’ suoi figliuoli, non ci abbandonerà. Forse il prolungamento della prova non è che un motivo per farci esercitare la fede; quella fede che pur troppo langue in tanti petti di noi figli d’Italia. Rammentiamoci che la nostra terra è stata destinata dalla provvida mano di Dio ad essere  madre e maestra di tutto il mondo; che da Roma è partita la luce della civiltà, che ha mutato la faccia della terra, e l’ha condotta sul monte dove Cristo ha posto il suo seggio. Non permetterà certo il Signore che su di noi imperi l’incredulità o l’errore; ma dopo di averci purgati sotto il crogiuolo della tribolazione, ci farà gustare le sospirate gioie di una pace giusta e duratura. E noi fidenti sulla parola di Colui che ci ha assicurato di essere sempre con noi, se non lo rigetteremo, stringiamoci sempre più al suo Cuore, alla sua dottrina, alla sua legge. Nell’obbedienza sincera alle Autorità, cui è affidata la sorte della Nazione, compiamo fino all’ultimo il nostro dovere: animati da quello spirito di fede, che in tutti gli eventi, prosperi od avversi, vede le ammirabili disposizioni di Dio, che tutto indirizza al nostro maggior bene.

 

Dilettissimi nel Signore, la tribolazione, per grave che sia, è sempre passeggera; ma è preziosa; poiché in essa noi ci liberiamo dai debiti contratti colla Divina giustizia, accresciamo i nostri meriti per la vita eterna, ed abbiamo un pegno sicuro della divina Misericordia.

Fuggiamo, come peste la colpa: poiché il vero male, anzi l’unico male è il peccato. Stiamo bene in guardia dalle astuzie del diavolo, che cerca di buttarci allo scoraggiamento, affin di trascinarsi alla perdizione finale. Rammentiamoci che nostro Signore ci ha detto che nella pazienza possederemo le anime nostre.

Bando adunque ad ogni lamento intempestivo, ed inutile: non imprecate, non maledite, non bestemmiate: noi non possiamo conoscere i fini segreti della Provvidenza. Ogni nostra cura sia posta nel non disgustare il Signore con nuovi peccati, poiché sappiamo che per quelli le calamità si moltiplicano. Conservate con scrupolosa diligenza la santità e l’innocenza del costume; rifuggite da ogni atto, da ogni parola che possa essere di scandalo. Insistete nella preghiera e le vostre suppliche siano accompagnate dalla compunizione del cuore: colla certezza che cor contritum et humiliatum Deus non despiciet (Dio non guarderà con disprezzo il cuore contrito ed umiliato).

 

Allo spirito di preghiera aggiungete le opere di misericordia, in ispecial modo verso dei derelitti, degli orfani, dei profughi; e ricordatevi che il bene che voi fate agli altri, vi sarà domani ricambiato largamente, e che in caso di bisogno tanto più facilmente troverete il soccorso quanto più vi sarete mostrati misericordiosi col prossimo.

La nostra opera a vantaggio degli orfani e derelitti di guerra che si intitola del S. Cuore, procede consolantemente bene: ma è necessario che non la dimentichiate giammai. Sono circa sessanta i bambini che abbiamo raccolti, e la spesa del mantenimento è gravosissima; ma vogliamo sperare che ogni parrocchia, anzi ogni buon diocesano farà del suo meglio per venire in nostro soccorso.

 

E nella speranza d’un avvenire più lieto, e non molto lontano, augurandovi con tutta l’anima ottime le S. Feste Pasquali, vi impartiamo di cuore la pastorale benedizione.

 

Dalla Nostra Residenza il 25 Febbraio 1918

X CARLO Vescovo

 

N.B. - Alla Benedizione degli Oli Santi, dovrà intervenire un sacerdote per ciascuna Congregazione o Vicaria della Diocesi. Della città e suburbio sono obbligate le parrocchie della Cattedrale, S. Bartolomeo, S. Giorgio, S. Giov. in Campo, Riosecco e Popolo. Gli obbligati che non interverranno dovranno pagare L. 5.

Ogni parroco deve ritirare gli Oli Santi personalmente o per mezzo di altro sacerdote, non mai di persone laiche.

 

 

1    Termine non leggibile.

 

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